Apri la partita IVA forfettaria come assistente sociale nel 2026. Codice ATECO, coefficiente di redditività, contributi INPS e tutto ciò che devi sapere sulla libera professione sociale.
Aprire la partita IVA forfettaria come assistente sociale nel 2026 è la soluzione per chi vuole esercitare la professione in forma autonoma: consulenza a privati e famiglie, supervisione professionale ad altri operatori sociali, perizie sociali per i tribunali, progettazione sociale, consulenza a enti del terzo settore e cooperative. La figura dell'assistente sociale libero professionista è in crescita grazie all'aumento della domanda di servizi di supporto a famiglie, anziani, minori e persone in situazioni di vulnerabilità.
Il codice ATECO 88.99.09 (Altra assistenza sociale non residenziale n.c.a.) è quello più utilizzato dagli assistenti sociali che esercitano la libera professione. Con un coefficiente di redditività del 67%, su €30.000 di onorari il reddito imponibile è €20.100: dopo i contributi INPS GS, l'imposta sostitutiva è circa €502-1.508 (5% nei primi 5 anni, 15% dal sesto anno). Il coefficiente del 67% — più basso rispetto al 78% di altre professioni — riflette la maggiore incidenza dei costi operativi tipici dell'attività di assistenza sociale.
Un aspetto spesso sottovalutato: gli assistenti sociali possono emettere perizie sociali per i tribunali come CTU (Consulenti Tecnici d'Ufficio) o CTP (Consulenti Tecnici di Parte), generando compensi che si aggiungono all'attività ordinaria. Questi compensi, liquidati dal tribunale o direttamente dagli avvocati/parti, sono pienamente compatibili con il regime forfettario e contribuiscono al calcolo della soglia di €85.000.
La laurea triennale in Servizio Sociale (L-39) e il superamento dell'esame di Stato abilitante sono i requisiti minimi per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo. La laurea magistrale (LM-87) abilita alla Sezione A con competenze più ampie, inclusa la supervisione professionale.
Il codice ATECO 88.99.09 è il più adatto per l'assistente sociale libero professionista. In alternativa, 74.90.99 per attività più orientate alla consulenza. Presenta il modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate comunicando l'adesione al regime forfettario.
Come assistente sociale libero professionista senza cassa previdenziale dedicata, versi i contributi all'INPS Gestione Separata. I contributi sono deducibili al 100% dal reddito forfettario prima del calcolo dell'imposta sostitutiva.
Obbligatoria dal 2024 anche per i forfettari. Per i servizi di assistenza sociale e consulenza usa il codice natura N2.2 (non soggetto IVA per regime forfettario). Inserisci sempre la dicitura di legge in fattura.
Contatta studi legali, tribunali, cooperative sociali, comuni, ASL e enti del terzo settore per acquisire mandati professionali. Iscriviti all'albo CTU del Tribunale se vuoi svolgere perizie sociali su incarico del giudice.
Pianifica i versamenti INPS GS e dell'imposta sostitutiva. Tieni un registro aggiornato delle fatture emesse — inclusi i compensi CTU liquidati dal tribunale — e monitora il fatturato mensile.
Stima rapida 2026
Imposta sostitutiva
2595 €
Contributi INPS est.
6151 €
Totale tasse + contributi
8746 €
25.0% del fatturato
Accantona/mese
729 €
* Stima indicativa con INPS Gestione Separata (26,23%). Per acconti, scadenze e piano di pagamento usa il simulatore completo.
Calcolo completo con acconti e scadenzeSì, gli assistenti sociali iscritti all'Albo possono essere nominati CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) dal giudice o CTP (Consulente Tecnico di Parte) dagli avvocati, principalmente in procedimenti riguardanti minori, affido, adozione, disabilità e tutela. Per diventare CTU è necessario iscriversi all'albo del Tribunale competente. I compensi liquidati dal tribunale concorrono al calcolo del limite di €85.000 nel regime forfettario e sono soggetti a ritenuta d'acconto del 20%.
Con €30.000 di fatturato (ATECO 88.99.09, coefficiente 67%): reddito imponibile = €30.000 × 67% = €20.100. Contributi INPS GS (26,23%) ≈ €5.270. Reddito netto ≈ €14.830. Imposta sostitutiva: al 5% (primi 5 anni) = €742; al 15% (dal 6° anno) = €2.225. Totale versamenti: circa €6.012 (primi anni) o €7.495 (dal 6° anno). In regime ordinario con gli stessi €30.000 la pressione fiscale sarebbe di €10.000-14.000.
Dipende dall'attività prevalente. Il 88.99.09 (coefficiente 67%) è più adatto per chi svolge prevalentemente attività di assistenza sociale diretta — colloqui con utenti, presa in carico, interventi sociali. Il 74.90.99 (coefficiente 78%) è più adatto per chi svolge prevalentemente consulenza professionale, supervisione ad altri operatori, progettazione sociale e formazione. Un coefficiente più alto (78%) significa base imponibile maggiore ma anche maggiore deduzione forfettaria dei costi — effetto netto da valutare con il commercialista.
Sì, a condizione che il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non superi €35.000 e che il contratto di lavoro pubblico non preveda incompatibilità con l'attività libero-professionale autonoma. I dipendenti pubblici a tempo pieno sono generalmente soggetti a incompatibilità che vietano l'esercizio di attività professionali — verificare il proprio regime contrattuale con l'amministrazione di appartenenza prima di aprire la partita IVA.
Sì, la supervisione professionale individuale o di gruppo ad altri operatori sociali è un'attività libero-professionale compatibile con il regime forfettario. I compensi per supervisione si sommeranno agli altri onorari ai fini del limite di €85.000. Per la supervisione è generalmente richiesta l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo (laurea magistrale LM-87), che comprende competenze avanzate di gestione e supervisione dei processi di aiuto.
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