Guida completa al regime forfettario per amministratori di condominio: codice ATECO, contributi, vantaggi fiscali e procedura step-by-step.
Aprire la partita IVA forfettaria come amministratore di condominio nel 2026 è la scelta fiscale più conveniente per chi gestisce immobili e patrimoni condominiali. Il regime forfettario per amministratori di condominio consente di applicare un'imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni) sul reddito imponibile, calcolato con coefficiente di redditività del 78% sul fatturato. Con codice ATECO 68.32.00, questa professione rientra pienamente nel regime agevolato, permettendo risparmi fiscali significativi rispetto al regime ordinario.
Il codice ATECO per l'amministratore di condominio è il 68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi.
Aprire la partita IVA compilando il Modello AA9/12 per persone fisiche, indicando il regime forfettario e il codice ATECO scelto.
Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, iscriversi alla Gestione Separata INPS per versare i contributi previdenziali.
Per l'amministratore di condominio che non svolge attività manuale, l'iscrizione INAIL generalmente non è obbligatoria.
La Legge 220/2012 obbliga gli amministratori di condominio a frequentare un corso di almeno 72 ore e ad aggiornarsi ogni 2 anni.
Aprire un conto corrente bancario o postale separato da quello personale per la gestione dei flussi professionali.
Dal 2024 tutti i forfettari sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI).
Nell'anno successivo all'apertura presentare il Modello Redditi Persone Fisiche indicando i redditi del regime forfettario nel quadro LM.
Stima rapida 2026
Imposta sostitutiva
3021 €
Contributi INPS est.
7161 €
Totale tasse + contributi
10.182 €
29.1% del fatturato
Accantona/mese
848 €
* Stima indicativa con INPS Gestione Separata (26,23%). Per acconti, scadenze e piano di pagamento usa il simulatore completo.
Calcolo completo con acconti e scadenzeSì, puoi gestire quanti condomini desideri con la stessa partita IVA forfettaria, purché il totale dei compensi annui non superi €85.000. Non ci sono limiti al numero di unità condominiali amministrate.
Sì, la Legge 220/2012 (riforma del condominio) impone che l'amministratore abbia frequentato un corso di almeno 72 ore e si aggiorni ogni 2 anni con almeno 15 ore. I condòmini possono richiedere l'attestato in qualsiasi momento.
I contributi si calcolano sul reddito netto forfettario: fatturato × 78% (coefficiente) - contributi previdenziali versati. Sul risultato si applica il 26.23% di aliquota INPS Gestione Separata. I contributi sono deducibili dal reddito imponibile prima di calcolare l'imposta sostitutiva.
No. In regime forfettario non sei soggetto alla ritenuta d'acconto. Devi però indicare in fattura la dicitura specifica del regime forfettario e comunicare ai committenti di non applicare la ritenuta. Se il cliente la applica per errore, puoi recuperarla in dichiarazione.
Se superi €85.000 ma resti sotto €100.000, esci dal regime forfettario dall'anno successivo e devi adottare il regime ordinario. Se superi €100.000 nell'anno in corso, esci immediatamente dal regime forfettario da quella stessa data e devi applicare l'IVA sulle fatture successive.
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