Guida completa al regime forfettario per agente di commercio nel 2026: ATECO 46.19.00, coefficiente 62%, ENASARCO, contratto di agenzia e provvigioni. Tutto quello che devi sapere.
L'agente di commercio è una delle figure professionali più diffuse in Italia nel settore delle vendite B2B: promuove i prodotti o servizi di uno o più preponenti (aziende mandanti) in una zona geografica definita, ricevendo provvigioni sugli ordini conclusi. Aprire la partita IVA forfettaria come agente di commercio nel 2026 è il punto di partenza per operare in modo professionale, regolare e fiscalmente ottimizzato.
Il codice ATECO 46.19.00 (Agenti e rappresentanti di vari prodotti) appartiene alla categoria 'intermediari del commercio' con un coefficiente di redditività del 62% — il più basso tra le categorie del forfettario, perché presuppone costi operativi elevati (auto, trasferte, campionari). Su €50.000 di provvigioni, il reddito imponibile lordo è €31.000 e — dopo la deduzione dei contributi ENASARCO — l'imposta al 15% ammonta a circa €3.900.
Attenzione: l'agente di commercio ha un sistema previdenziale unico — non INPS ma ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza degli Agenti e Rappresentanti di Commercio). Le contribuzioni ENASARCO sono gestite dal preponente (l'azienda mandante) che versa sia la propria quota che quella dell'agente, trattenendola dalle provvigioni. Questo meccanismo richiede attenzione nella gestione del cashflow.
L'agente di commercio è classificato fiscalmente come lavoratore autonomo/libero professionista: l'apertura della partita IVA avviene con il Modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate. Non è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio come artigiano.
L'iscrizione a ENASARCO è obbligatoria per tutti gli agenti di commercio con contratto di agenzia. Va effettuata entro 30 giorni dalla firma del primo contratto di agenzia, sia dall'agente che dal preponente.
Il contratto di agenzia è il documento fondante del rapporto professionale. Deve essere redatto per iscritto e disciplina zona, prodotti, provvigioni, FIRR e condizioni di recesso.
Le provvigioni sono il compenso dell'agente di commercio. La fatturazione avviene dopo la conclusione dell'ordine o dopo l'esecuzione da parte del preponente — a seconda di quanto prevede il contratto.
Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari sono obbligati alla fatturazione elettronica via SDI. Per l'agente di commercio, le fatture di provvigione sono emesse ai preponenti (aziende) — sempre elettroniche.
Con il forfettario e le provvigioni variabili, la gestione del cashflow richiede attenzione: ENASARCO trattiene automaticamente dal preponente, ma imposte e contributi fissi vanno pianificati.
In caso di termine del contratto di agenzia (da parte tua o del preponente), hai diritto a specifiche indennità previste dall'AEC e dall'art. 1751 c.c. — è importante conoscerle prima di firmare qualsiasi accordo.
La dichiarazione annuale avviene tramite Modello Redditi PF, quadro LM. Il reddito imponibile forfettario si calcola deducendo i contributi ENASARCO versati dal fatturato × 62%.
Stima rapida 2026
Imposta sostitutiva
2401 €
Contributi INPS est.
5692 €
Totale tasse + contributi
8093 €
23.1% del fatturato
Accantona/mese
674 €
* Stima indicativa con INPS Gestione Separata (26,23%). Per acconti, scadenze e piano di pagamento usa il simulatore completo.
Calcolo completo con acconti e scadenzeNo. Il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio è stato soppresso nel 2012. Non devi iscriverti ad alcun registro camerale obbligatorio per esercitare l'attività. L'unico adempimento obbligatorio è l'apertura della partita IVA con il Modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate e l'iscrizione a ENASARCO (che avviene contestualmente alla firma del contratto di agenzia con il preponente). Le Camere di Commercio mantengono un registro volontario degli agenti, ma l'iscrizione non è obbligatoria.
Il monomandatario lavora in esclusiva per un solo preponente nella propria zona: può avere solo quel contratto di agenzia. Il plurimandatario può avere più contratti di agenzia con più preponenti contemporaneamente, purché non in conflitto tra loro. I minimali contributivi ENASARCO sono diversi (più bassi per i plurimandatari per ogni singolo mandato). Dal punto di vista forfettario, la somma di tutte le provvigioni da tutti i preponenti deve rimanere sotto €85.000. Il plurimandato è la scelta più comune perché diversifica il rischio.
Il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) è una sorta di liquidazione accantonata trimestralmente dal preponente per tuo conto presso ENASARCO. L'importo è calcolato in percentuale sulle provvigioni secondo l'AEC di categoria. Lo ricevi alla cessazione del rapporto di agenzia, indipendentemente da chi ha terminato il contratto e dal motivo. Va richiesto direttamente a ENASARCO dopo la cessazione del rapporto. È diverso dall'indennità di cessazione ex art. 1751 c.c., che spetta solo in alcuni casi specifici.
Nel regime forfettario non esiste la deduzione analitica dei costi né il recupero dell'IVA sugli acquisti. Questo è lo svantaggio principale per gli agenti di commercio, che spesso hanno costi reali elevati (auto, carburante, autostrade, pernottamenti). Se i tuoi costi reali superano il 38% delle provvigioni (ovvero la parte non tassata nel forfettario), il regime ordinario potrebbe essere più conveniente. Fai sempre un confronto numerico con il tuo commercialista prima di scegliere il regime.
Sì, purché il reddito da lavoro dipendente nell'anno precedente non superi €35.000 — altrimenti non puoi accedere al regime forfettario. Attenzione anche agli eventuali accordi di non concorrenza o clausole di esclusiva nel contratto di lavoro dipendente: promuovere prodotti di un preponente potrebbe essere in conflitto con il tuo contratto da dipendente. Verifica sempre il contratto di lavoro prima di avviare l'attività da agente.
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