Guida completa al regime forfettario per avvocati: Cassa Forense, coefficiente 78%, apertura partita IVA e adempimenti step-by-step.
La partita IVA forfettaria per avvocati nel 2026 rappresenta la soluzione fiscale più vantaggiosa per i professionisti legali con fatturato fino a €85.000. Il regime forfettario avvocato prevede un coefficiente di redditività del 78% e un'imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni), con contributi versati esclusivamente alla Cassa Forense. Aprire partita IVA come avvocato in regime forfettario permette di ridurre drasticamente il carico fiscale e semplificare tutti gli adempimenti contabili.
Il codice ATECO per l'attività forense è il 69.10.10 - Attività degli studi legali.
Aprire la partita IVA prima di emettere qualsiasi parcella, compilando il Modello AA9/12 con regime forfettario.
L'iscrizione a Cassa Forense è automatica all'iscrizione all'Albo, ma occorre comunicare l'apertura della partita IVA e i dati per il calcolo contributivo.
Per gli avvocati che svolgono esclusivamente attività intellettuale in studio, l'INAIL generalmente non è obbligatorio.
Verificare che l'iscrizione all'Albo sia attiva e in regola prima di avviare l'attività professionale.
La normativa antiriciclaggio e le buone pratiche professionali impongono un conto separato per i flussi dell'attività forense.
Dal 2024 tutti i forfettari emettono fatture elettroniche obbligatoriamente tramite Sistema di Interscambio.
Ogni anno, entro il 30 novembre, presentare la dichiarazione dei redditi compilando il Quadro LM per il regime forfettario.
Stima rapida 2026
Imposta sostitutiva
3021 €
Contributi INPS est.
7161 €
Totale tasse + contributi
10.182 €
29.1% del fatturato
Accantona/mese
848 €
* Stima indicativa con INPS Gestione Separata (26,23%). Per acconti, scadenze e piano di pagamento usa il simulatore completo.
Calcolo completo con acconti e scadenzeQuasi sempre sì. Con €50.000 di fatturato, il reddito imponibile forfettario è €39.000 (78%). L'imposta sostitutiva è €5.850 al 15% (o €1.950 al 5% nei primi 5 anni). In regime ordinario, con IRPEF progressiva e detrazioni, il carico fiscale sarebbe sensibilmente superiore. Conviene verificare anche l'entità delle spese effettive detraibili.
Il contributo integrativo del 4% va addebitato al cliente in fattura come voce separata e non concorre al reddito imponibile. Ad esempio, per un onorario di €1.000, la fattura riporta €1.000 + €40 (4% Cassa Forense) + €2 marca da bollo = €1.042. Il 4% incassato viene poi versato a Cassa Forense nella dichiarazione annuale.
Sì, l'attività di domiciliatario è pienamente compatibile con il regime forfettario. I compensi percepiti per domiciliazioni rientrano nel fatturato complessivo soggetto al limite di €85.000.
Sì, l'attività di mediatore civile è compatibile con il regime forfettario degli avvocati. I compensi per mediazione si cumulano con gli onorari forensi nel calcolo del tetto di €85.000. Verificare il codice ATECO più appropriato per l'attività prevalente.
Ogni anno entro il 30 settembre devi presentare la dichiarazione annuale a Cassa Forense indicando il reddito netto professionale dell'anno precedente (calcolato forfettariamente: fatturato × 78% - contributi soggettivi versati). Su questo importo Cassa calcola i contributi soggettivi definitivi e l'eventuale integrazione rispetto ai minimi.
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