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FatturazioneChiarimento 20266 min di lettura · Aggiornato Aprile 2026

RITENUTA D'ACCONTO NEL REGIME FORFETTARIO: COME FUNZIONA NEL 2026

I forfettari non subiscono la ritenuta d'acconto sui compensi: come dichiararlo in fattura, qual è la dicitura corretta, cosa fare se il cliente la trattiene per errore.

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Una delle domande più frequenti di chi apre la partita IVA in regime forfettario è: 'Il cliente deve togliermi la ritenuta d'acconto dalla fattura?' La risposta è no — i forfettari sono espressamente esclusi dalla ritenuta d'acconto per legge. Ma bisogna saperlo comunicare correttamente al cliente, inserendo la dicitura giusta in fattura. Ecco tutto quello che devi sapere.

Cos'è la ritenuta d'acconto e come funziona normalmente

La ritenuta d'acconto è un meccanismo fiscale in cui il soggetto che paga una prestazione professionale (il committente o cliente) trattiene una quota dell'importo e la versa direttamente all'Erario per conto del professionista. È, in sostanza, un'anticipazione dell'imposta sul reddito.

  • Aliquota standard: 20% sul compenso lordo per prestazioni di lavoro autonomo (art. 25 DPR 600/1973)
  • Il cliente versa il 20% al Fisco tramite F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento
  • Il professionista incassa l'80% dell'importo e poi recupera la ritenuta in dichiarazione dei redditi come credito d'imposta
  • Esempio in regime ordinario: fattura €1.000 → il cliente paga €800 al professionista e €200 al Fisco

A cosa serve la ritenuta d'acconto

La ritenuta è un sistema di riscossione anticipata che riduce il rischio di evasione. Il Fisco incassa già una parte dell'imposta all'atto del pagamento. Per il professionista è un'anticipazione: la recupera in dichiarazione come credito. Per il committente è un adempimento obbligatorio se è sostituto d'imposta (imprese, professionisti, enti).

Forfettari esclusi dalla ritenuta d'acconto: la norma di legge

Il regime forfettario prevede una norma esplicita che esclude i contribuenti forfettari dalla ritenuta d'acconto. Non è una scelta, è un obbligo di legge: il committente non deve trattenere la ritenuta, e il professionista non deve subirla.

  • Riferimento normativo: art. 1, comma 67, Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015)
  • Il comma 67 stabilisce che i ricavi e compensi del regime forfettario non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta
  • Il committente, ricevuta la dichiarazione del professionista, è esonerato dal versare la ritenuta
  • Il professionista forfettario paga le tasse in modo autonomo tramite l'imposta sostitutiva (15% o 5%)
  • Non ci sono eccezioni: vale per tutti i forfettari, indipendentemente dal fatturato o dall'attività svolta
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Perché i forfettari non subiscono la ritenuta

Nel regime forfettario l'imposta si chiama 'sostitutiva' proprio perché sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali. Non ha senso applicare una ritenuta d'acconto sull'IRPEF quando il professionista non paga IRPEF, ma paga un'imposta sostitutiva separata. Il meccanismo delle ritenute è stato quindi eliminato alla radice.

La dicitura obbligatoria da inserire in fattura

Per comunicare al cliente che non deve trattenere la ritenuta, è necessario inserire nella fattura una dicitura specifica che richiama il regime fiscale. Senza questa dicitura, il cliente potrebbe applicare comunque la ritenuta del 20%.

  • Dicitura standard consigliata: «Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190. Ricavi/compensi non soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 del medesimo articolo.»
  • È possibile usare una formulazione equivalente purché richiami esplicitamente il comma 67 della L. 190/2014
  • Va inserita in ogni fattura emessa verso soggetti che potrebbero essere sostituti d'imposta (aziende, professionisti, enti)
  • I software di fatturazione elettronica (come OpenIVA) la pre-compilano automaticamente in tutte le fatture

Esempio di fattura forfettaria completa con tutte le diciture

Prestazione di consulenza — €1.500,00 Totale fattura: €1.500,00 Diciture obbligatorie: • «Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (Regime Forfettario). Compensi non soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67.» • «Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. 190/2014.» • Marca da bollo virtuale €2,00 (se importo > €77,47 e cliente non soggetto IVA) Importo da incassare: €1.500,00 (nessuna ritenuta detratta)

Se il cliente trattiene la ritenuta per errore: cosa fare

Capita che un cliente — soprattutto se non è abituato a lavorare con forfettari — trattenga comunque il 20% pur avendo ricevuto la dichiarazione di regime forfettario. Non è un problema insormontabile, ma va gestito.

  • Il cliente ha versato all'Erario il 20% al tuo posto: quel denaro è formalmente un credito d'imposta tuo
  • Puoi recuperarlo nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF) indicandolo nel quadro dei crediti d'imposta (rigo G4 o equivalente)
  • In alternativa, puoi chiedere al cliente di regolarizzare la situazione: richiedere il rimborso della ritenuta versata in eccesso tramite presentazione di un'istanza all'Agenzia delle Entrate
  • La soluzione più semplice: indica nella dichiarazione la ritenuta subita come credito — compensi con eventuali imposte dovute o richiedine il rimborso

Come evitare il problema a monte

Prima di iniziare a lavorare con un nuovo cliente (specialmente se è un'azienda strutturata con ufficio amministrazione), invia una comunicazione scritta che chiarisca il tuo regime fiscale e l'esenzione dalla ritenuta. Un'email è sufficiente. Molte aziende hanno procedure automatiche di pagamento che applicano la ritenuta di default: avvisare in anticipo evita correzioni successive.

Casi particolari: quando la ritenuta si applica comunque

Ci sono alcune situazioni in cui, anche da forfettario, puoi trovarti a subire una ritenuta. È importante conoscerle per non confondersi.

  • Redditi da lavoro dipendente in parallelo: se hai anche un contratto da dipendente, il datore di lavoro applica normalmente le ritenute IRPEF su quella busta paga (il forfettario riguarda solo la P.IVA)
  • Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.): alcune forme di collaborazione sono tassate separatamente con ritenuta, anche se il collaboratore ha partita IVA forfettaria per altre attività
  • Diritti d'autore: i compensi per opere dell'ingegno ceduti a terzi seguono regole diverse — ritenuta del 20% sul 75% dell'importo se l'autore ha meno di 35 anni (al 60% per over 35). Questa ritenuta può convivere con il regime forfettario
  • Agenti e rappresentanti: i compensi di agenzia hanno ritenuta specifiche (art. 25-bis DPR 600/1973) — diversa dalla ritenuta standard del 20%

Diritti d'autore e forfettario: un caso particolare

Chi fa il fotografo, lo scrittore, il musicista o il grafico e cede i diritti d'autore dei propri lavori riceve due tipologie di compenso: uno per la prestazione professionale (niente ritenuta, regime forfettario) e uno per la cessione dei diritti (ritenuta del 20% sul 75% o 60% dell'importo a seconda dell'età). Tieni separate le due voci in fattura.

Clienti privati vs clienti aziendali: la differenza

Non tutti i clienti sono sostituti d'imposta. Capire chi lo è ti aiuta a capire in quali situazioni la dicitura di esenzione dalla ritenuta è effettivamente necessaria.

Tipo di clienteSostituto d'imposta?Applica ritenuta? (se non forfettario)Forfettario: ritenuta?
Privato cittadinoNoNoNo (mai)
Impresa (SRL, SPA, Snc, ecc.)Sì (20%)No — con dicitura in fattura
Professionista con P.IVA (ordinario)Sì (20%)No — con dicitura in fattura
Ente pubblico / PASì (20%)No — con dicitura in fattura
Associazione/no-profitSì (di solito)Sì (20%)No — con dicitura in fattura
Altro forfettarioNoNoNo (mai)

Domande frequenti

I forfettari devono pagare la ritenuta d'acconto?

No. I forfettari non subiscono la ritenuta d'acconto sui propri compensi professionali, per effetto dell'art. 1, comma 67, della Legge 190/2014. Il cliente (se sostituto d'imposta) deve incassare l'importo intero senza trattenere il 20%. Il forfettario paga le tasse autonomamente tramite l'imposta sostitutiva del 15% (o 5%).

Cosa succede se dimentico di mettere la dicitura in fattura?

Se ometti la dicitura di esenzione dalla ritenuta, il cliente potrebbe trattenere il 20% per legge (essendo sostituto d'imposta). Non ci sono sanzioni dirette per te, ma ti ritrovi con un credito d'imposta da recuperare in dichiarazione. Il software di fatturazione elettronica la inserisce automaticamente — se la usi, il problema non si pone.

Un cliente privato deve trattenermi la ritenuta?

No. I privati cittadini non sono sostituti d'imposta e non applicano mai la ritenuta d'acconto, indipendentemente dal regime fiscale del professionista. La questione della ritenuta si pone solo con clienti che sono aziende, professionisti in regime ordinario, enti pubblici o associazioni.

Ho ricevuto una fattura con ritenuta trattenuta per errore. Come recupero quei soldi?

Hai due strade: 1) In dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF), indica la ritenuta subita come credito d'imposta nel quadro apposito — la compenserai con le imposte dovute o richiederai il rimborso; 2) Chiedi al cliente di presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate per la ritenuta versata in eccesso (soluzione più lunga ma recupera i soldi dal cliente, non dall'AdE). La prima è la più pratica.

Sono forfettario ma ho anche un reddito da dipendente. Subisco ritenute?

Sì, ma solo sul reddito da lavoro dipendente. Il tuo datore di lavoro applica normalmente le ritenute IRPEF sulla busta paga. Questo è corretto e separato dal regime forfettario. Sui compensi della tua partita IVA forfettaria, invece, non subisci ritenute e paghi l'imposta sostitutiva del 15% (o 5%) in modo autonomo.

La ritenuta d'acconto si conta nel limite dei €85.000 del forfettario?

Il limite degli €85.000 riguarda i ricavi/compensi lordi, non il netto incassato. Poiché i forfettari non subiscono ritenuta, il totale fatturato e il totale incassato (al netto dell'eventuale ritenuta trattenuta per errore) coincidono. Non ci sono distinzioni da fare. Conta il totale delle fatture emesse.

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